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Ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026 della Corte di Cassazione

L'ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026 della Corte di Cassazione

La disparità reddituale non costituisce automatismo per il riconoscimento dell’assegno divorzile

L’ordinanza n. 1999/2026 della Corte di Cassazione ribadisce un concetto sovente confuso nella prassi:

- l’assegno di separazione tutela il tenore di vita matrimoniale, ha titolo nella separazione, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e mira a garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;

- l’assegno divorzile ha criteri differenti e non si fonda sul “tenore di vita”, bensì sulla combinazione delle sue tre funzioni, ha titolo nella sentenza di divorzio, risponde a finalità assistenziali, compensative e perequative.

La Suprema Corte chiarisce che la disparità reddituale non costituisce automatismo per il riconoscimento dell’assegno; è onere del richiedente dimostrare che tale squilibrio derivi dal sacrificio di aspettative professionali concordate per favorire la famiglia.

Il punto decisivo dell’ordinanza riguarda l’analisi sulla componente perequativo compensativa dell’assegno. La Corte ha ribadito che l’assegno può essere riconosciuto in questa prospettiva solo se viene dimostrato che lo squilibrio economico tra gli ex coniugi dipende da scelte endofamiliari, cioè da decisioni maturate durante la vita coniugale, che hanno inciso sulla posizione lavorativa e reddituale del coniuge economicamente più debole.

Nel caso analizzato dalla Corte, la ricorrente, pur percependo un reddito modesto e possedendo una casa di proprietà, non ha fornito prova del nesso causale tra le scelte matrimoniali e la propria situazione economica.

Il provvedimento sancisce la piena ripetibilità delle somme riscosse a titolo di assegno dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, poiché l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti ab origine legittima la condictio indebiti.