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L’avv. Citossi ha ottenuto dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro una pronuncia favorevole contro l’Ispettorato del Lavoro in tema di infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro

Tribunale di Venezia Sezione Lavoro sentenza n. 73/2026

Ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. L’avv. Citossi vince al Tribunale di Venezia contro l'Ispettorato del Lavoro che aveva contestato ad un datore di lavoro infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro (LUL).

L’avv. Angelica Citossi, unitamente all’avv. Cesare Mainardis, ha recentemente ottenuto dal Tribunale di Venezia una importante pronuncia favorevole in tema di registrazioni sul LUL.

Nel merito, la contestazione riguardava discrepanze tra le ore risultanti dalle timbrature e quelle annotate sul LUL. La società assistita dall'avv. Citossi si è difesa sostenendo che tali differenze erano imputabili a pause pranzo non timbrate e all'utilizzo di un sistema di flessibilità oraria (riposi compensativi) previsto dal CCNL .

Il Tribunale ha accolto questa difesa, annullando la relativa sanzione. Dalle testimonianze è emerso che, sebbene la gestione delle pause e dei recuperi non fosse registrata con precisione, esisteva un sistema di compensazione delle ore lavorate in eccesso. La norma sanzionatoria (art. 39, co. 7, D.L. 112/2008) punisce le registrazioni infedeli che determinano "differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali".

La Giudicante ha ritenuto che la società avesse fornito elementi sufficienti a giustificare le divergenze, dimostrando che esse non celavano lavoro non retribuito o non correttamente assoggettato a contribuzione, ma erano riconducibili a una gestione flessibile dell'orario di lavoro.

Secondo la giudicante la norma di cui all’art. 39 richieda che la registrazione dei dati ivi previsti debba essere tale la riprodurre la qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa; sono tollerabili quelle divergenze che non determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.

Il Tribunale di Venezia ha dunque pronunciato l'interessante principio per cui la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.