Casi seguiti

L’avv. Citossi ha ottenuto dal TAR FVG una pronuncia favorevole nell’ambito delle opere pubbliche

Sentenza TAR FVG n. 437/2025

Opere pubbliche, l’avv. Citossi vince al TAR FVG in tema di sottoposizione a VAS di una variante al Piano regolatore generale comunale e di una variante al Piano attuativo comunale del Centro Storico

L’avv. Angelica Citossi, unitamente all’avv. Cesare Mainardis, ha recentemente ottenuto dal TAR FVG una importante pronuncia favorevole nell’ambito della complicata procedura di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle “Opere di collegamento viario tra la costa e il centro di Muggia con allargamento della galleria”.

L’avv. Angelica Citossi ha patrocinato il ricorso di due cittadini coinvolti nell’opera di allargamento in quanto le relative abitazioni insistono sull’area sovrastante il tracciato della galleria interessata dalla prevista costituzione della c.d. “servitù di galleria”.

E’ stato in particolare accolto il motivo di ricorso con cui l’avv. Angelica Citossi ha lamentato che l’esito della procedura di VAS risulta inficiato, in relazione al tema “Impatti fase cantiere”, dall’omessa valutazione previsionale dell’impatto acustico e dall’omessa stima previsionale dell’impatto dovuto alle vibrazioni nei termini puntualmente richiesti dall’ARPA.

L’ARPA, infatti, aveva chiesto una stima previsionale dell'impatto dovuto alle vibrazioni (UNI 29 9916:2014 - UNI 9614:2017) tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche del sostrato, nel mentre la relazione del Politecnico di Torino, posta dall’ente comunale alla base del progetto, non solo è di data antecedente alle osservazioni dell’ARPA, ma è stata “basata su dati di letteratura in contesti analoghi”, che ha, peraltro, puntualizzato che “la risposta vibrazionale di un ammasso è usualmente differente da caso a caso in relazione alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei vari siti”.

In relazione a quest’ultimo punto è quindi utile sottolineare che è prassi usuale, quando lo scavo avviene in prossimità di edifici, eseguire un assessement degli edifici prima di fare i lavori e successivamente è necessario monitorare in modo continuo le vibrazioni indotte, al fine di apportare immediate contromisure qualora i valori misurati siano superiori alle soglie indicate dagli standard citati.

Il TAR ha condiviso, inoltre, l’assunto dell’avv. Angelica Citossi secondo cui le richieste dell’ARPA sono state elaborate nell’ambito della procedura di VAS, non nell’ambito della procedura di cui alla Conferenza dei Servizi per l’approvazione del PFTE. Non è, quindi, logica e risulta, anzi, inficiata da macroscopico errore fattuale la deliberazione giuntale che ha concluso la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, escludendo la variante al Piano regolatore generale comunale e la variante al Piano attuativo comunale del Centro Storico dalla procedura ambientale strategica e demandando gli approfondimenti indicati dall’ARPA addirittura alle future fasi progettuali.

Sono stati, dunque, ritenuti evidenti i vizi - denunciati dai ricorrenti - di difetto di istruttoria, di motivazione e di violazione di legge che affliggono la deliberazione della Giunta comunale e, conseguentemente, gli atti e provvedimenti che la presuppongono, su cui i vizi stessi, per l’appunto, si riverberano.