Con la sentenza n. 156 del 30.10.2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori) – norma che disciplina la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) – nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva, anche nell’ambito delle associazioni sindacali “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
In altre parole, la Corte ha stabilito che il diritto di creare una RSA non può essere limitato solo ai sindacati che hanno firmato o partecipato alla trattativa del contratto collettivo applicato in azienda, ma deve essere riconosciuto anche alle organizzazioni sindacali che, pur non partecipando direttamente a tali negoziazioni, risultano ampiamente rappresentative a livello nazionale.
L’ordinanza di rimessione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Modena Sezione Lavoro con ordinanza 14 ottobre 2024, n. 220.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte in materia di tutela sindacale, rappresentatività ed agibilità; e rappresenta un significativo passo verso una revisione della disciplina che regola l’accesso alla tutela promozionale sindacale (livello “rafforzato”) prevista dallo Statuto dei lavoratori.
La Corte, in particolare, ha rilevato un vulnus ai principi di ragionevolezza e pluralismo, affermando che la norma, nella sua formulazione attuale, può consentire comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro, il quale, decidendo con chi negoziare, può escludere sigle sgradite pur dotate di effettiva rappresentatività.